mercoledì 30 marzo 2011
Elenco Istituti psicoterapia abilitati
Elenco Scuole mediatori Linguistici
Elenco delle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate ai sensi del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università in esito ai corrispondenti corsi e relativi decreti
Scuola Superiore Mediatori Linguistici
Via S.Maria, 3
80021 AFRAGOLA (Na) Tel-fax 081 8525819
D.D. 21.1.2009 di istituzione pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17.2.2009.
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Alto Monferrato"
Piazza Gianoglio, n.1
15010 CAVATORE (AL)
D.D. 12 .11.2007 di istituzione pubblicato su G.U. n.273 del 23.11.2007
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Cuneo
Via Mameli n.4bis
12100 CUNEO - Tel./fax: 0171/500204
e-mail: ssml.cuneo@virgilio.it
sito: www.mediatorilinguisticicuneo.it
D.D. 30.9.2005 di istituzione, pubblicato su G.U. n. 252 del 28.10.2005
D.D. 16.11.2005 di rettifica del D.D. 30.9.2005 pubblicato su G.U. n. 277 del 28.11.2005
D.D. 26.5.2008 di autorizzazione a trasferire la propria sede di Cuneo – G.U. n.133 del 9.6.2008
L'Italia riconosce l'abilitazione all’insegnamento conseguita all'estero
I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Il riconoscimento può riguardare:
- Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura)
- Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. informativa della procedura)
Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
- docente di scuola dell’infanzia;
- docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di primo grado
- docente di scuola secondaria superiore
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. Le modalità di accertamento o di esonero sono contenute nellacircolare ministeriale n.81 del 23 settembre 2010.
E’ possibile ottenere la certificazione per la conoscenza linguistica presso l'Università per stranieri di Perugia o presso l’Università per stranieri di Siena.